Regolamento Consiglio Parrocchiale Affari Economici

Art. 1. Natura: “Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia (C.P.A.E.), costi­tuito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Parrocchia”.

— Art. 2. Fini: “Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

a) Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilan­cio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e indivi­duando i relativi mezzi di copertura;

b) Approvare alla fine di ciascun esercizio, nel previo esame dei libri contabili e della relativa docu­mentazione, il rendiconto consuntivo;

c) Verificare, per quanto attiene agli aspetti eco­nomici, l’applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;

d) Esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

e)    Curare l’aggiornamento annuale dello stato pa­trimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso il Vicariato di Roma (can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali”.

— Art. 3. Composizione: “Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consi­glieri devono essere eminenti per integrità morale, atti­vamente inseriti nella vita parrocchiale. capaci di valu­tare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possi­bilmente esperti in diritto o in economia. I loro nomi­nativi devono essere comunicati all’Ordinario almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni con decorrenza dal 10 ottobre 1985 e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario”.

— Art. 4. Incompatibilità: “Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Par­rocchia”.

— Art. 5. Compiti del Presidente: “Spetta al Pre­sidente:

a) La convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;

b) La fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;

c) La presidenza delle riunioni;

d) La designazione del Segretario”.

— Art. 6. Compiti del Consiglio: “Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. in esso tuttavia sì esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne disco­sterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’Amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni par­rocchiali a norma del can. 532”.

— Art. 7. Riunioni del Consiglio: “Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo riterrà opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due mem­bri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verba­le tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare”.

— Art. 8. Vacanza di seggi nel Consiglio: “Nei casi di morte, di dimissione, di revoca, o di permanen­te invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Par­roco provvede, entro quindici giorni, a nominare i so­stituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza”.

— Art. 9. Esercizio: “L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debita­mente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottopo­sto al Parroco e al Vescovo diocesano”.

—                  Art. IO. Informazioni alla comunità Parroc­chiale: “Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune ini­ziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostenta­mento del clero parrocchiale”.

— Art. 11. Validità delle sedute e verbalizzazione: “Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito regi­stro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso, e debbono essere ap­provati nella seduta successiva”.

— Art. 12. Rinvio a norme generali: “Per tutto quanto contemplato nel presente Regolamento, si ap­plicheranno le norme del diritto canonico”.