Consiglio Affari Economici

1. Obbligatorietà

Il Consiglio per gli affari economici è obbli­gatorio per ciascuna parrocchia. Anzi, a termini del can. 1280, ogni persona giuridica deve avere il proprio Consiglio, o almeno due consiglieri, che coadiuvino l’amministratore nell’adempi­mento del suo ufficio.

I1 Sinodo dei Vescovi celebrato nel 1971 ha insistito perché “siano i laici a svolgere le principali funzioni per quanto attiene alle proprietà della Chiesa, ed abbiano parte attiva nell’amministrazione dei suoi beni (La giustizia nel mondo, III, 3: Enchir. Vat., voI. 4, p. 821, n. 1276). Si avrà in tal modo una maggiore corresponsabilità dei laici nella Chiesa, anche nel settore economico, e, d’altra parte, il Clero testimonierà, com’è giusto, il suo effettivo distacco dai beni temporali.

2. Composizione, durata e attribuzioni

La composizione, la durata e le attribuzioni dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, sono regolate oltre che dal diritto universale, dal­le norme emanate dal Vescovo diocesano. Il loro scopo è di prestare aiuto al parroco nell’ammini­strazione dei beni parrocchiali e in tutta l’attività economica “ad normam iuris”. E, a norma del di­ritto, è il parroco il rappresentante giuridico della parrocchia e l’amministratore nativo dei suoi be­ni (can. 522).

In analogia col can. 492, relativo al Consi­glio diocesano per gli affari economici, il Consi­glio parrocchiale, presieduto dal parroco, sarà composto da almeno tre fedeli, esperti in materia economica e in diritto civile e di provata rettitu­dine, oltre che solleciti degl’interessi della Chie­sa.