1. Obbligatorietà
Il Consiglio per gli affari economici è obbligatorio per ciascuna parrocchia. Anzi, a termini del can. 1280, ogni persona giuridica deve avere il proprio Consiglio, o almeno due consiglieri, che coadiuvino l’amministratore nell’adempimento del suo ufficio.
I1 Sinodo dei Vescovi celebrato nel 1971 ha insistito perché “siano i laici a svolgere le principali funzioni per quanto attiene alle proprietà della Chiesa, ed abbiano parte attiva nell’amministrazione dei suoi beni (La giustizia nel mondo, III, 3: Enchir. Vat., voI. 4, p. 821, n. 1276). Si avrà in tal modo una maggiore corresponsabilità dei laici nella Chiesa, anche nel settore economico, e, d’altra parte, il Clero testimonierà, com’è giusto, il suo effettivo distacco dai beni temporali.
2. Composizione, durata e attribuzioni
La composizione, la durata e le attribuzioni dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, sono regolate oltre che dal diritto universale, dalle norme emanate dal Vescovo diocesano. Il loro scopo è di prestare aiuto al parroco nell’amministrazione dei beni parrocchiali e in tutta l’attività economica “ad normam iuris”. E, a norma del diritto, è il parroco il rappresentante giuridico della parrocchia e l’amministratore nativo dei suoi beni (can. 522).
In analogia col can. 492, relativo al Consiglio diocesano per gli affari economici, il Consiglio parrocchiale, presieduto dal parroco, sarà composto da almeno tre fedeli, esperti in materia economica e in diritto civile e di provata rettitudine, oltre che solleciti degl’interessi della Chiesa.