Regolamento

Elezioni

Art. 1 Tutte le persone di ambo i sessi, che abbiano almeno 16 anni, battezzate e cresimate, facenti parte della comunità parrocchiale, sono elettori.

Sono invece eleggibili se sono maggiorenni alla data delle elezioni.

Art. 2 – Il Consiglio di Presidenza indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze della Comunità parrocchiale.

Art. 3 – Gli elettori sceglieranno da un elenco di eleggibili precedentemente predisposto. Le elezioni non avvengano durante l’Eucaristia, né in chiesa.

Art. 4 – Al candidato eletto che rinuncia subentra il candidato non eletto che ha ottenuto maggior numero di preferenze. In caso di dimissioni o di mancata partecipazione all’attività del Consiglio, il consigliere che cessa dall’incarico è sostituito dal primo candidato non eletto.

Art. 5 – La convocazione del Consiglio sia fatta in conformità con quanto stabilisce il n. 14 dello Statuto.

Art. 6 – La discussione in Consiglio viene moderata da membri incaricati dal Consiglio di presidenza. In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale viene approvato per alzata di mano.

Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato, che in merito ha steso uno schema inviato in precedenza ai consiglieri assieme all’o.d.g.

Esaurita la relazione i membri chiedono la parola per alzata di mano. Nessuno può prendere la parola sul medesimo argomento più di due volte. Successivamente il relatore risponde agli interventi.

Art. 7 – Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione su chiari quesiti attinenti all’argomento, formulati dal relatore d’intesa con la presidenza.

La maggioranza richiesta per la votazione è quella semplice. È in facoltà del presidente o del suo delegato chiedere votazione con maggioranza qualificata al fine di salvaguardare la comunione ecclesiale.

La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.

Commissioni

Art. 8 – Le Commissioni sono composte da un minino di cinque ad un massimo di quindici persone. Possono far parte delle commissioni anche persone estranee al Consiglio, particolarmente competenti e ritenute utili al Consiglio.

Art. 9 – Ciascuna Commissione elegge nel suo interno un moderatore e un segretario, scelti tra i membri del Consiglio.

Art. 10 – Le proposte formulate dalle commissioni sono comunicate al Comitato di Presidenza e successivamente illustrate al consiglio dal rispettivo moderatore.

Modifiche

Art. 11 – Il presente regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con parere favorevole della maggioranza (metà più uno).